STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “LEVEL FIVE. CENTRO STUDI MARCO DINOI”

Art. 1 E’ costituita l’Associazione culturale “Level Five. Centro studi Marco Dinoi” come libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Art. 2 L’Associazione “Level Five. Centro studi Marco Dinoi” ha sede legale a Monteroni D’Arbia (Siena), via Roma 436. È costituita allo scopo di tutelare, diffondere e approfondire il pensiero e le opere di Marco Dinoi ( 1972-2008 ) e percorrere così le molteplici direzioni della sua ricerca. Per questa ragione scopo dell’Associazione è anche quello di rivolgersi alle scienze ed alle arti in generale, promuovendone e studiandone a fondo quelle relazioni produttive indagate da Marco Dinoi, proseguendo una ricerca secondo i suoi principi.

Art. 3 L’Associazione si occupa di preservare le opere e sviluppare tracce e documenti del pensiero di Marco Dinoi. Il materiale cartaceo, audiovisivo e informatico costituente l’archivio privato di Marco Dinoi viene conferito alla Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia, che lo conserverà in un fondo apposito. Tutto il materiale resta di proprietà della famiglia. L’accesso ai documenti ai fini della consultazione è regolamentato dalle vigenti norme di legge previste (DL n. 675/1996, art.31, comma 1, lettera h, nonché secondo le disposizioni del “Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi storici” del Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 8/P/2001), e dal regolamento della sezione Archivi della suddetta Biblioteca. Per l’uso ai fini di pubblicazione l’Associazione si riserva di esprimere il proprio parere vincolante tramite i suoi organi.

Art. 4 L’Associazione persegue finalità di produzione e promozione nel campo della cultura e dell’arte, in particolare di quella cinematografica. La sua attività è indirizzata agli aderenti e a tutti coloro che in relazione alla loro condizione personale e morale ne possano essere destinatari. Essa principalmente consiste:

  • nella realizzazione e gestione di spettacoli, manifestazioni, seminari, rassegne, mostre, gallerie d’arte, festival, concorsi, con l’intento di far conoscere, valorizzare, e promuovere tutto ciò che dipende dal settore della cultura dell’arte;
  • nell’organizzazione di concorsi per la scelta di composizioni artistiche a favore di artisti italiani e stranieri;
  • nell’organizzare e/o produrre riunioni con personalità del mondo della cultura e conferenze che abbiano per argomento l’attività culturale ed artistica nel quale l’Associazione opera;
  • nel promuovere e concedere premi nel campo artistico-culturale;
  • nel promuovere studi nonché la loro pubblicazione.

L’Associazione non può compiere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 5 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo iniziale di dotazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  • dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori da detti fondatori e da tutti coloro che aderiscono all’Associazione,
  • dei redditi derivanti dal suo patrimonio,
  • degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività,
  • dei contributi di enti pubblici e privati,
  • da erogazioni, donazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione e la quota annuale di iscrizione all’Associazione.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra i vivi, né a causa di morte.

Art. 6 I soci sono di quattro categorie:

  • soci fondatori
  • soci onorari
  • soci sostenitori
  • soci ordinari

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo.
Sono soci onorari quelle personalità illustri del mondo culturale italiano e straniero nonché i benemeriti per i servizi resi all’Associazione.
Sono soci sostenitori tutti coloro che verseranno all’Associazione una quota stabilita dal Consiglio Direttivo ogni volta che se ne ravvisa la necessità per il conseguimento dello scopo sociale.
Sono soci ordinari tutti coloro che verseranno annualmente la quota ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo.
Possono acquistare la qualità di socio tutte le persone fisiche, giuridiche ed Enti pubblici e privati, la cui domanda verrà accettata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci
  • il Presidente del Consiglio Direttivo
  • il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
  • il Consiglio Direttivo
  • il Tesoriere
  • l’assemblea dei soci, qualora lo ritengano opportuno, potrà nominare un Collegio di tre revisori che durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo, il quale spetterà la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 8 L’Assemblea è composta da tutti soci.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e sull’eventuale determinazione delle quote associative, per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Revisori dei Conti.
L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare quando in prima convocazione siano presenti la metà dei suoi membri.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio dell’Associazione ha diritto ad un voto, esercitatile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione o comunque espressa per iscritto. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di dieci deleghe.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la nomina del Presidente, per l’approvazione dei Regolamenti, le modificazioni statutarie, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per la deliberazione di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro socio dell’Associazione del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio dell’Associazione.

Art. 9 L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. I Consiglieri devono essere soci dell’Associazione, durano in carica fino alla revoca o dimissioni. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato rimane in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato rimane in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  • la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi espressi dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
  • la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
  • l’ammissione all’Associazione di nuovi aderenti
  • la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all’ammontare della quota sociale. La convocazione è fatta anche telefonicamente o tramite posta elettronica con l’indicazione dell’ora, del giorno, del luogo della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro socio dell’Associazione del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio dell’Associazione.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 10 Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza legale dell’Associazione.
Al Presidente dell’Associazione compete, in base alle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio, al quale comunque il Presidente riferisce in ordine all’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in caso di necessità ed urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 11 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli aderenti all’Associazione.

Art. 13 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli aderenti all’Associazione: i libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

Art. 14 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 15 L’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. L’incarico del Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo.

Art. 16 Gli esercizi dell’Assemblea chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo. I bilanci devono restare depositati presso l’Associazione nei quindici giorni precedenti la data fissata per la convocazione dell’Assemblea per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 17 All’Associazione è vietato anche in modo indiretto distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 In caso di scioglimento l’assemblea delibererà sulla destinazione del patrimonio residuo. Dedotte le passività, il patrimonio residuo non potrà in nessun caso essere diviso tra i soci, ma andrà devoluto ad associazioni od enti con finalità similari agli scopi stabiliti dal presente Statuto.

Art. 19 Tutte le eventuali controversie sociali tra aderenti e tra questi e l’Associazione saranno sottoposte alla competenza di tre arbitri da nominarsi dall’Assemblea; gli arbitri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 20 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.